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Prevenzione della Corruzione

Legge del 6 novembre 2012, n. 190 art. 5, co. 1, lett. a)

Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della
funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a
prevenire il medesimo rischio;

Art. 10, co. 8, lett. a)

Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;